La sorveglianza sanitaria è stata introdotta dal Decreto Legislativo N. 81 nell’aprile 2008 e successivamente modificata, assumendo così la sua forma odierna, e dall’articolo 26 del Decreto Legislativo N. 106 del 2009. Si parla di sorveglianza sanitaria in riferimento a tutto quell’insieme di verifiche sanitarie, attuate dal medico al fine di preservare lo stato di salute di studenti e/o lavoratori, mirate ad esprimere un giudizio di idoneità allo svolgimento delle loro mansioni professionali o di studio. Nel caso radiazioni ionizzanti si parla, invece, di sorveglianza medica.
Le visite, non previste in fase preassuntiva e per accertamento di gravidanze, possono essere di vari tipi:
- visita medica preventiva – finalizzata a confermare l’assenza di sintomi o altre controindicazioni che potrebbero rendere sconsigliabile la continuazione dell’attività lavorativa;
- visita medica periodica – finalizzata a monitorare lo stato di salute nel tempo;
- visita medica legata al cambio della mansione – se la nuova posizione lavorativa comporta un significativo cambiamento dei rischi per la salute;
- visita medica conseguente alla cessazione del rapporto lavorativo – nei casi a norma di legge, come per esempio nelle professioni legate a rischi chimici;
- visita medica anteriore alla ripresa dell’attività lavorativa in seguito a malattia – se l’interruzione del lavoro, per motivi di salute, ha superato la durata di 60 giorni;
- visita medica su richiesta – se il medico competente giudica che la visita sia correlata all’attività lavorativa del richiedente.
Le visite mediche sono a carico del datore di lavoro, il quale viene informato dell’esito della visita dal medico competente in forma scritta. Il giudizio finale di idoneità prevede quattro esiti possibili:
- idoneità;
- idoneità parziale – questa può essere temporanea o permanente e viene accompagnata da indicazioni (prescrizioni o limitazioni) mirate a tutelare lo stato di salute del lavoratore;
- inidoneità temporanea – giudizio accompagnato da precisi limiti temporali di validità;
- inidoneità permanente.